
In questo articolo parliamo di stalking e come tutelarsi da questa forma di violenza.
Tratto dal termine inglese “to stalk”, che letteralmente significa “braccare, pedinare una preda”, ha ormai preso piede nel nostro vocabolario: Stalking, ovvero ogni forma di aggressione messa in atto da un persecutore che irrompe con una modalità indesiderata, ripetitiva e distruttiva nella vita privata di un altro individuo, con gravi conseguenze fisiche e psicologiche (Gargiullo e Damiani, 2008).
Lo stalking si differenzia da “generiche” molestie per 3 caratteristiche fondamentali:
- l’attore della molestia, lo stalker, agisce nei confronti di una persona che è designata come vittima in virtù di un investimento ideo-affettivo, basato su una situazione relazionale reale oppure parzialmente o totalmente immaginata;
- lo stalking si manifesta attraverso una serie di comportamenti basati sulla comunicazione e/o sul contatto, ma in ogni caso connotati dalla ripetizione, insistenza e intrusività;
- la pressione psicologica legata alla “coazione” comportamentale dello stalker e al terrorismo psicologico effettuato, pongono la vittima stalkizzata, definita anche stalking victim, in uno stato di allerta, di emergenza e di stress psicologico. Questi vissuti psicologici possono essere legati sia alla percezione dei comportamenti persecutori come sgraditi, intrusivi e fastidiosi, che alla preoccupazione e all’angoscia derivanti dalla paura per la propria incolumità.
Si sono sviluppati molti studi sul fenomeno dello stalking che hanno distinto due categorie attraverso le quali lo stesso si può attuare:
- comunicazioni intrusive e persecutorie che si attuano con l’ausilio di strumenti come telefono, lettere, sms, e-mail, social netwok, graffiti, ecc.;
- contatti che possono essere attuati sia attraverso comportamenti di controllo (pedinamento) sia mediante il confronto diretto (visite sotto casa o sul posto di lavoro).
Le due tipologie in genere si trovano in forma mista e, il più delle volte, alla prima segue la seconda.
Purtroppo spesso, soprattutto per via di norme giuridiche che limitano gli interventi di prevenzione delle situazioni di emergenza, i comportamenti di stalking possono essere protratti a lungo con conseguenze psicologiche negative principalmente per la vittima, ma anche per chi lo agisce e, talvolta, per chi lo osserva.
La vittima, per quanto possa essere breve il periodo in cui viene perseguitata, rischia di conservare a lungo delle vere e proprie ferite. Le conseguenze dello stalking infatti, per chi lo subisce, sono spesso diverse e si trascinano per molto tempo cronicizzandosi. In base al tipo di molestie subite e alle emozioni esperite possono determinarsi stati d’ansia e problemi di insonnia o incubi, ma anche flashback e veri e propri quadri di Disturbo Post Traumatico da Stress.
Lo stalking è disciplinato e punito dalla legge 612 bis del nostro codice penale. La pena inflitta a seguito di denuncia querela (che si può porre in atto fino a 6 mesi dalle persecuzioni subite), va dai 6 mesi ai cinque anni di reclusione. Sono state inoltre introdotte circostanze aggravanti che prevedono un aumento di pena se:
- il fatto è commesso dal coniuge anche legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa;
- il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici;
- il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona disabile;
- il fatto è commesso con armi o da persona travisata.
È del tutto evidente che la sanzione penale non è da sola sufficiente per garantire alle vittime del reato una adeguata forma di protezione in special modo in quelle situazioni nelle quali gli atti persecutori o violenti sono in atto e la persona offesa non ha ancora proceduto a denunziare formalmente il fatto. Per questo motivo (secondo i princìpi di cui alla direttiva 29/2012/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, e in attuazione del DL 14 agosto 2013, n. 93), la legge n. 208/2015 (la c.d. Legge di stabilità per l’anno 2016) ha istituito, nelle aziende sanitarie e ospedaliere, un percorso di protezione denominato «Percorso di tutela delle vittime di violenza», finalizzato a tutelare le persone vulnerabili vittime della altrui violenza, con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o atti persecutori (stalking).
Il numero nazionale a cui le donne vittime di violenze o di stalking si possono rivolgere è il 1522.
A cura della Dott.ssa Roberta Biondi