
Cos’è e come funziona il congedo Inps che spetta alle lavoratrici, vittime di violenza.
Il 15 Aprile del 2016 è stato ufficializzato dalla circolare INPS n. 65, il congedo donne vittime di violenza 2017.
La circolare dell’INPS ha reso operativo quanto stabilito da uno dei decreti attuativi della riforma del lavoro,l’articolo 24 del decreto legge 80/2015 Jobs Act, ossia, l’indennità pari a 3 mesi per le donne vittime di violenza di genere, che siano lavoratrici del settore privato o del pubblico.
Alle donne, invece, comunque vittime di violenza ma con un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, è riconosciuta la sospensione dal lavoro per 3 mesi ma non l’indennità.
Ricordiamo che si considera “violenza contro le donne” ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà (art 1 della dichiarazione Onu sull’eliminazione della violenza contro le donne). Il congedo per le donne vittime di violenza di genere non è soltanto una forma di tutela verso le lavoratrici, bensì rappresenta la risposta delle istituzioni al dramma della violenza sulle donne, una piaga sociale, che seppur in diminuzione rispetto agli anni passati, continua a riempire le prime pagine dei giornali.
Tale congedo, pertanto, prevede la possibilità per le donne vittime di violenza di genere, di ottenere una sospensione dal lavoro per un massimo di 3 mesi, ovvero, a 90 giorni di lavoro frazionabili su base giornaliera o oraria.
Durante detto periodo di astensione dal lavoro, la lavoratrice ha diritto ad un’indennità pari al 100% dell’ultima retribuzione.
Il congedo per le donne lavoratrici del settore privato, vittime di violenza di genere consiste in:
- 3 mesi di congedo: la donna vittima di violenza ha diritto a 3 mesi, che equivalgono a 90 giornate di lavoro, dove 30 giorni corrispondono ad 1 mese di congedo. Laddove la settimana di lavoro sia di 5 giorni dal lunedì al venerdì e la lavoratrice prenda 2 settimane di congedo consecutive, i giorni di congedo equivalgono a 10 giorni, in quanto non va considerato il sabato e la domenica in termini di congedo e di indennizzo;
- 3 mesi di congedo che devono essere fruiti entro 3 anni. La data di inizio dei 3 anni, parte da quando inizia il percorso di protezione certificato dai servizi del Comune a cui appartiene, come centri antiviolenza o dalle case rifugio;
- 3 mesi di congedo che possono essere frazionati su base oraria o giornaliera, secondo quanto previsto dal proprio CCNL di appartenenza; in mancanza di tale contrattazione, la lavoratrice comunque può scegliere liberamente se frazionare il congedo in ore o in giorni.
La donna lavoratrice che fruisce del congedo donne vittime di violenza, le spettano 3 mesi di congedo pagati, ovvero, un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione, tenendo conto solo delle voci fisse.
In caso di fruizione oraria del congedo, alla donna lavoratrice spetta un’indennità pari alla metà di quella giornaliera.
Per quanto riguarda il pagamento dell’indennità, questa segue la stessa procedura per l’indennità di maternità.
Secondo il Jobs Act e la nuova circolare INPS, il periodo di congedo donne vittime di violenza interessa:
- Donne lavoratrici del settore privato: a cui si riferisce nella fattispecie la circolare INPS; rientrano in questa categoria anche le lavoratrici per le quali non è prevista l’assicurazione per le prestazioni previdenziali di maternità erogate dall’INPS. Il diritto al congedo per violenza di genere, spetta se sono soddisfatti tali requisiti:
a) Che la lavoratrice sia titolare di un contratto di lavoro in essere che preveda l’obbligo di prestare l’attività lavorativa, in quanto il congedo prevede la sospensione massima di 90 giornate;
b) che la lavoratrice sia inserita in programmi certificati dai servizi sociali del Comune a cui appartiene, dai centri antiviolenza o dalle Case Rifugio.
- Donne lavoratrici del settore pubblico: la cui indennità e periodo di congedo è stabilito dall’Amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dai trattamenti di maternità;
- Donne lavoratrici con rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, alle quali spetta il periodo di congedo ma non l’indennità.
Sono invece escluse da detto congedo, le donne lavoratrici del settore domestico, come ad esempio baby sitter, colf, badanti ecc.
La lavoratrice in possesso dei requisiti sopra citati, al fine di fruire del congedo, deve:
1) avvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell’inizio del congedo, fatta eccezione per i casi in cui vi sia un’impossibilità oggettiva;
2) è tenuta a comunicare al datore di lavoro l’inizio e la fine del congedo;
3) deve consegnare al datore di lavoro, la certificazione relativa al percorso di protezione presso centri antiviolenza o case rifugio.
4) presentare domanda INPS prima dell’inizio del congedo.
Se siete interessate potete scaricare il modello dal sito www.inps.it cliccare su “Modulistica” poi sulla voce “Ricerca Modulo” inserendo il codice SR165.
Ricordo inoltre che per chi volesse cominciare un percorso e conoscere il centro antiviolenza più vicino, basta rivolgersi al numero verde nazionale 1522.
A cura della Dott.ssa Roberta Biondi, psicologa sessuologa.